Le nuove disposizioni del Decreto Aiuti prevedono un aumento degli incentivi per chi vuole usufruire del credito d’imposta in merito all’acquisto di beni materiali ed immateriali (tra cui soluzioni software come il Mes, system integration, piattaforme e applicazioni).

CREDITO D’IMPOSTA BENI IMMATERIALI 4.0

La misura del credito d’imposta per i beni immateriali 4.0 passa dal 20% al 50% nel limite massimo di costi ammissibili pari a un milione di euro.
Il potenziamento riguarda gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

CREDITO D’IMPOSTA FORMAZIONE 4.0

Viene potenziato il credito d’imposta anche per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale delle imprese.
L’aliquota sale dal 50% al 70% per le piccole imprese e dal 40% al 50% per le medie imprese.
Nel caso in cui non sussistano i requisiti per maggiorare le aliquote, il credito d’imposta spetterà in misura ridotta: 40% per le piccole imprese, 35% per le medie imprese.

A chi si rivolge
Tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, dal regime contabile e dal sistema di determinazione del reddito ai fini fiscali.
Il credito d’imposta per gli investimenti in altri beni strumentali materiali tradizionali è riconosciuto anche agli esercenti arti e professioni, ai soggetti aderenti al regime forfetario, alle imprese agricole ed alle imprese marittime.

Sono escluse le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuitá aziendale, altra procedura concorsuale. Sono inoltre escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

La fruizione del beneficio spettante è subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Come si accede
Per i beni tecnologicamente avanzati materiali e immateriali, le imprese sono tenute a produrre una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformitá rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli rispettivamente negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro è sufficiente una dichiarazione resa dal legale rappresentante.